Dal 1° gennaio 2025 il BIM non è più una scelta discrezionale per le PA italiane. L'articolo 43 del D.Lgs. 36/2023, il Codice dei Contratti Pubblici, impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione, nonché per gli interventi su costruzioni esistenti, quando il costo presunto dei lavori supera determinate soglie.
Molte amministrazioni continuano tuttavia ad affrontare l'obbligo come una questione puramente terminologica: pensano che basti scrivere BIM nel capitolato per risolvere il problema. Non è così. Il Codice e il suo Allegato I.9 richiedono una trasformazione organizzativa vera e propria, che precede e accompagna qualsiasi gara pubblica strutturata secondo la metodologia BIM. In questo articolo ripercorro gli adempimenti che una stazione appaltante deve rispettare per essere, nella sostanza e non solo sulla carta, una stazione appaltante BIM.
L'obbligo di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale riguarda, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e gli interventi su costruzioni esistenti con una stima del costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro. Per gli interventi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, la soglia di riferimento non è quella generale, bensì quella europea dei lavori e delle concessioni prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice, attualmente pari a 5.404.000 euro.
L'obbligo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che questi non riguardino opere già realizzate in precedenza con l'adozione dei medesimi metodi e strumenti. In tal caso, la continuità del patrimonio informativo deve essere garantita per evitare regressioni nel percorso di digitalizzazione già avviato.
Al di sotto delle soglie di legge, la stazione appaltante può comunque adottare il BIM su base facoltativa, anche prevedendo un punteggio premiale nella documentazione di gara. Una volta esercitata questa facoltà, tuttavia, restano fermi gli stessi obblighi organizzativi previsti dall'Allegato I.9, oltre al rispetto dei principi di neutralità tecnologica e proporzionalità, che impediscono di introdurre requisiti tecnologici discriminatori o sproporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.
Prima di introdurre concretamente il BIM nei propri procedimenti, l'Allegato I.9 impone alla stazione appaltante tre adempimenti preliminari, i quali sono del tutto indipendenti dalla singola fase progettuale e dall'importo dei lavori:
Prima di procedere con questi adempimenti, è buona prassi condurre un audit della maturità digitale dell'amministrazione. Si tratta di una verifica non formale, ma sostanziale, dello stato di preparazione rispetto all'organizzazione interna, alle competenze del personale, alle dotazioni tecnologiche e alla capacità di gestire le consegne informative. Le carenze eventualmente individuate dall'audit devono orientare un approccio progressivo e proporzionato alla complessità degli interventi che la stazione appaltante intende affrontare.
L'articolo 43 e l'Allegato I.9 impongono alla stazione appaltante di nominare un gestore dei processi digitali, almeno un gestore dell'Ambiente di Condivisione dei Dati e, per ogni singolo intervento, un coordinatore dei flussi informativi. Le Linee Guida MIT del 20 febbraio 2026 precisano che si tratta di tre livelli di presidio complementari e non sovrapponibili: un livello organizzativo, un livello di ecosistema digitale e un livello di procedimento, ciascuno con una propria collocazione e un differente grado di esternalizzabilità.
Il gestore dei processi digitali (il BIM Manager nella prassi corrente) governa in senso orizzontale l'impostazione organizzativa della gestione informativa digitale dell'intero ente: propone standard e procedure, supervisiona i documenti di gara, contribuisce al piano di formazione e fornisce supporto metodologico al RUP. Proprio per questa sua natura strutturale, le Linee Guida MIT lo indicano come il ruolo meno esternalizzabile, soprattutto all'interno delle amministrazioni di maggiori dimensioni;
Il gestore dell'Ambiente di Condivisione dei Dati (il CDE Manager) ha invece una missione più tecnica: configura l'ACDat, gestisce i profili di accesso e le abilitazioni, imposta i flussi di caricamento, revisione, validazione e pubblicazione, presidiando al contempo la sicurezza e la continuità operativa;
Il coordinatore dei flussi informativi (il BIM Coordinator), infine, opera in verticale sul singolo intervento: supporta il RUP nella definizione dei requisiti informativi, redige il capitolato informativo, verifica il piano di gestione informativa dell'affidatario e coordina le consegne nell'ambiente di condivisione dati. È la figura più direttamente a contatto con la controparte contrattuale ed è anche quella che, secondo le Linee Guida, può essere nominata all'interno dell'ufficio di direzione lavori qualora il direttore dei lavori non disponga delle competenze necessarie in fase esecutiva.
Un chiarimento importante offerto dalle Linee Guida MIT riguarda i requisiti di accesso a questi ruoli: il Codice non richiede specifici titoli di studio, abilitazioni o certificazioni professionali, ma solo una competenza adeguata, acquisita tramite esperienza diretta documentata oppure tramite la frequenza, con profitto, di corsi di formazione mirati.
Le Linee Guida introducono inoltre un principio di proporzionalità: il numero dei ruoli, il livello di presidio e il grado di specializzazione richiesto devono essere commisurati alla complessità e all'importo dell'intervento. Alcune funzioni possono quindi essere accorpate in capo alla stessa persona, purché resti tracciabile la responsabilità di ciascuna decisione. È inoltre ammesso il ricorso a un supporto esterno, in particolare per il coordinatore dei flussi informativi, a condizione che il presidio decisionale e la capacità di controllo restino comunque interni alla stazione appaltante.
Sul piano tecnico, la stazione appaltante deve inoltre dotarsi di un proprio Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat, corrispondente al Common Data Environment della norma UNI EN ISO 19650), definendone caratteristiche, prestazioni, proprietà dei dati e modalità di elaborazione e condivisione durante l'affidamento e l'esecuzione del contratto. Le Linee Guida MIT precisano che l'ACDat non va più inteso come una singola piattaforma tecnologica, ma come un vero e proprio ecosistema digitale di piattaforme interoperabili, distinto e complementare rispetto all'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale che presidia invece le fasi amministrative della procedura di gara. Le piattaforme utilizzate devono in ogni caso garantire l'interoperabilità mediante formati aperti non proprietari, in modo da non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e da consentire il trasferimento fluido dei dati tra la pubblica amministrazione e gli operatori economici.
Per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, così come per i lavori con progetto esecutivo o appalto integrato, la stazione appaltante deve predisporre un Capitolato Informativo (l'Exchange Information Requirements o EIR della prassi internazionale) coerente con gli obiettivi strategici e con il livello progettuale posto a base di gara.
Il Capitolato deve contenere almeno i requisiti informativi generali e specifici, i Livelli di Fabbisogno Informativo, gli elementi utili a definire produzione, gestione, trasmissione e archiviazione dei contenuti informativi, la descrizione delle caratteristiche dell'ACDat e le specifiche per garantire l'interoperabilità dei sistemi nel tempo.
A questo documento risponde, in sede di offerta, l'offerta di Gestione Informativa (oGI) presentata dal concorrente, che struttura temporalmente i flussi informativi nella catena di fornitura. Una volta aggiudicato il contratto, l'affidatario predispone il piano di Gestione Informativa (pGI), da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione e prima dell'avvio dell'esecuzione. La consegna dei contenuti informativi avviene sempre tramite l'ACDat della stazione appaltante, che resta titolare del governo del processo anche quando le attività operative sono affidate all'esterno.
Il collegamento tra la maturità digitale e la qualificazione delle stazioni appaltanti (disciplinata dall'Allegato II.4 del Codice) non è casuale: tra i requisiti premianti per l'esecuzione dei contratti ai livelli superiori rientra anche la partecipazione a percorsi di formazione sui metodi e sugli strumenti di gestione informativa digitale. In altre parole, la capacità di gestire correttamente il BIM diventa parte della credibilità organizzativa complessiva della stazione appaltante, e non un adempimento isolato relegato a un singolo appalto.
Resta fermo un principio che le Linee Guida MIT ribadiscono in più punti: la gestione informativa digitale non va intesa come un mero utilizzo di software di modellazione, ma come un sistema organizzato di produzione, condivisione, verifica e conservazione dei dati lungo l'intero ciclo di vita dell'investimento pubblico, calibrato in modo proporzionato sulla dimensione dell'amministrazione, sulla complessità dell'intervento e sul livello di maturità digitale effettivamente raggiunto.
Le stazioni appaltanti che affrontano questi adempimenti con la dovuta sistematicità non solo si mettono in regola con il Codice, ma costruiscono un patrimonio informativo prezioso che resterà a disposizione dell'ente per l'intero ciclo di vita dell'opera, ben oltre la chiusura del singolo appalto.
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Mario Napolitano
Founder & openBIM Consultant
Napolitano Consulting S.r.l.