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ACDat: Il Cuore della Collaborazione BIM negli Appalti Pubblici

Scritto da Mario Napolitano | May 6, 2026 7:17:04 AM

Nel dibattito quotidiano sul BIM, si parla spesso di modelli, IFC, LOD e capitolati informativi. Eppure, uno degli elementi più strategici dell’intero processo, quello che rende possibile la collaborazione tra i diversi attori di una commessa, rimane spesso in secondo piano. Si tratta dell’ACDat, acronimo di Ambiente di Condivisione Dati: il termine italiano, adottato dal D.Lgs. 36/2023, che traduce il Common Data Environment (CDE) della ISO 19650.

L’intero processo BIM ruota attorno all’infrastruttura informativa dell’ACDat, che governa l’accesso alle informazioni, ne definisce lo stato e traccia chi le ha modificate e quando.

Comprendere cosa sia realmente, come debba funzionare e quale panorama di soluzioni offra oggi il mercato è diventato una necessità concreta per chiunque operi su progetti complessi, soprattutto nel contesto normativo italiano, che ne prevede l’adozione obbligatoria negli appalti pubblici BIM. 

 

Cos’è l’ACDat: una definizione che va oltre il cloud

Il concetto di Common Data Environment nasce nell’ecosistema buildingSMART e viene formalizzato dalla norma UNI EN ISO 19650, che lo definisce come la fonte concordata di informazioni per qualsiasi progetto o asset, utilizzata per raccogliere, gestire e diffondere ciascun contenitore di informazioni attraverso un processo gestito.

La norma italiana ne adotta la traduzione letterale: Ambiente di Condivisione Dati, con sigla ACDat, oggi entrata stabilmente nel lessico del Codice degli Appalti.

La parola che distingue l’ACDat da qualsiasi altra soluzione di file sharing è “controllo”.  Un ACDat non è una cartella condivisa: è un ambiente strutturato in cui ogni contenitore informativo (modelli informativi, elaborati documentali e dati strutturati) segue un percorso preciso, con stati progressivi, responsabilità definite e tracciabilità completa di ogni azione.

Va precisato che l’ACDat può essere costituito da un insieme coordinato di strumenti, purché rispetti i requisiti funzionali e i flussi di approvazione previsti dagli standard. Non a caso, si sta affermando il concetto di openCDE promosso da buildingSMART.

Nella pratica, tuttavia, il mercato si è orientato verso soluzioni integrate che gestiscono in un unico ambiente tutte le funzioni richieste.

dTWIN, soluzione CDE di Nemetschek Group

 

Le caratteristiche funzionali di un ACDat

Un ACDat conforme alle normative internazionali deve garantire un insieme ben definito di funzioni.

La prima, e più evidente, è la gestione documentale strutturata: tutti i file di progetto, dai modelli informativi agli elaborati 2D, dalle relazioni di calcolo alle specifiche tecniche, vengono archiviati secondo una struttura di classificazione condivisa, con metadati definiti per ciascun elemento (numero di revisione, stato, disciplina, responsabile.

Strettamente connesso è il controllo degli stati informativi, probabilmente la caratteristica più distintiva rispetto a qualsiasi sistema di file sharing generico.

Ogni contenitore informativo attraversa stati progressivi:

  • Work in Progress (in lavorazione), per le attività interne al gruppo di lavoro (ad esempio lo studio di architettura);
  • Shared (condiviso), per la condivisione all’interno del gruppo di consegna (ad esempio tra architettura, strutture e impianti);
  • Published (pubblicato), per le versioni ufficialmente trasmesse alla stazione appaltante;
  • Archived (archiviato), per le versioni superate.

Questi stati non sono semplici etichette, ma definiscono con precisione chi può visualizzare, modificare e approvare le informazioni in ciascuna fase del processo. 

Stati del CDE secondo la UNI EN ISO 19650

 

Il controllo degli accessi garantisce che ogni utente operi esclusivamente nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità. Ogni azione, dal caricamento alla modifica, dall’approvazione al semplice download, viene registrata con timestamp e riferimento all’autore, costruendo una traccia auditabile di tutte le attività relative all’informazione di progetto.

A completare il quadro vi è l’interoperabilità: un ACDat moderno deve supportare i formati aperti propri dell’approccio openBIM (l’unico vero BIM come definito dal D.Lgs. 36/2023), in particolare IFC (Industry Foundation Classes) per lo scambio dei modelli e BCF (BIM Collaboration Format) per la gestione delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative.

 

Cosa deve garantire un ACDat

Oltre alle funzioni di base, l’Allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023 definisce un quadro più articolato di requisiti che un ACDat deve soddisfare per essere idoneo all’uso negli appalti pubblici. Vale la pena percorrerli, perché traducono principi astratti in obblighi operativi molto concreti.

Sul fronte dell’accessibilità, la norma è esplicita: l’ACDat deve essere raggiungibile da tutti gli attori coinvolti nel processo, progettisti, coordinatori BIM, imprese, direttori dei lavori e, in modo inequivocabile, la stazione appaltante, tramite connessione di rete con credenziali individuali. Ogni soggetto deve avere un profilo con un livello di accesso definito, che può prevedere la sola consultazione, la modifica, il controllo completo o la semplice facoltà di download. In particolare, la stazione appaltante deve poter accedere in qualsiasi momento alle informazioni di commessa senza passare per intermediari.

La tracciabilità storica delle revisioni è un altro requisito non negoziabile. L’ACDat deve conservare e rendere consultabile l’intera catena di modifiche apportate ai dati nel tempo: chi ha modificato cosa, quando, e in quale stato informativo si trovava il contenitore al momento dell’intervento. Una piattaforma che non garantisce questa continuità non è un ACDat nel senso normativo del termine: è un archivio con cronologia cancellabile, che non soddisfa i requisiti minimi di auditabilità. 

dRofus di Nemetschek Group, strumento per la pianificazione, la gestione dei dati e collaborazione BIM

 

Altrettanto rilevante è il supporto a una vasta gamma di tipologie e formati di dati. Le informazioni che transitano in un processo informativo sono eterogenee: modelli IFC, elaborati 2D in PDF o DWG, documenti testuali, fogli di calcolo, immagini, video di rilievo, fino a dati di sensori IoT nelle fasi più avanzate del ciclo di vita di un asset. Un ACDat deve saper gestire questa varietà di dati senza costringere i team a impoverire il proprio patrimonio informativo per adattarsi ai limiti della piattaforma.

Sul piano tecnico, la norma richiede elevati flussi di interrogazione e l’adozione di protocolli aperti per lo scambio dei dati. Un ACDat efficace deve consentire di interrogare, estrarre e rielaborare le informazioni in modo rapido e strutturato, attraverso API aperte che permettano l’integrazione con strumenti di analisi, software gestionali e piattaforme di facility management, evitando la dipendenza da esportazioni manuali o da formati proprietari.

Le ultime due dimensioni riguardano il lungo periodo: la conservazione e l’aggiornamento nel tempo impongono che l’ACDat garantisca l’integrità e la leggibilità delle informazioni anche al variare delle tecnologie nel corso degli anni, accompagnando l’asset ben oltre la fase di cantiere.

La garanzia di riservatezza e sicurezza, infine, richiede che i dati siano protetti da accessi non autorizzati, perdite accidentali e attacchi esterni, con cifratura in transito e a riposo, backup automatici, procedure di disaster recovery e conformità al GDPR come requisiti minimi.

 

Il quadro normativo di riferimento

Il sistema normativo che governa l’ACDat in Italia si articola su più livelli, da quello internazionale a quello nazionale fino a quello regolamentare specifico per la Pubblica Amministrazione.

Al vertice della gerarchia tecnica si trova la UNI EN ISO 19650, nelle sue parti 1 e 2, che definisce i principi e i requisiti per la gestione delle informazioni nel ciclo di vita dei cespiti costruiti. In particolare, la parte 2 disciplina la fase di consegna dei cespiti, descrivendo il ruolo dell’ACDat e i doveri del Responsabile della Gestione delle Informazioni. Questa figura, in Italia, secondo la UNI 11337-7, corrisponde al CDE Manager.

A sua volta la UNI 11337, nelle sue diverse sezioni, declina nel contesto italiano i principi della gestione informativa definiti dalla UNI EN ISO 19650. La parte 1 definisce i contenitori di informazione e i loro attributi, la parte 5 si occupa della governance del processo informativo e dei ruoli professionali coinvolti, inclusa la gestione dell’ACDat. Sul fronte cogente, il riferimento centrale è il D.Lgs. 36/2023 con il suo Allegato I.9, che ha trasferito in obblighi di legge quanto prima era solo raccomandazione tecnica. Il Codice stabilisce un calendario di obbligatorietà progressiva legato alle soglie di importo dei lavori e introduce la distinzione fondamentale tra ACDat come strumento obbligatorio del committente e ACDat come strumento operativo dei soggetti esecutori.

Un aspetto spesso trascurato è che il Codice non prescrive quale piattaforma adottare, piuttosto definisce cosa l’ACDat deve saper fare. La scelta dello strumento resta nelle mani della stazione appaltante, ma deve essere documentata e tecnicamente motivata.

A questo si aggiunge il Regolamento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per le infrastrutture digitali e i servizi cloud della PA, in vigore dall’agosto 2024. Il Regolamento classifica i dati delle amministrazioni pubbliche in ordinari, critici e strategici, e associa a ciascuna categoria livelli minimi di qualificazione che le piattaforme cloud, tra cui gli ACDat, devono possedere prima di poter essere adottate. Chi seleziona un ACDat in ambito pubblico ignorando questo livello normativo rischia conseguenze gravi, come: la revoca del servizio o l'ipotesi di responsabilità diretta dei funzionari coinvolti.

 

L’obbligo dell’ACDat per la PA

Per le Pubbliche Amministrazioni italiane l’adozione dell’ACDat ha smesso di essere una scelta organizzativa ed è diventata un obbligo di legge con scadenze, contenuti e responsabilità precise. Il D.Lgs. 36/2023 e il suo Allegato I.9 impongono alle stazioni appaltanti di dotarsi di un proprio ACDat, definendone le caratteristiche, le prestazioni, la proprietà dei dati e le procedure di gestione in conformità con le normative su diritto d’autore, proprietà intellettuale e riservatezza. L’obbligo non riguarda solo la disponibilità della piattaforma, ma anche la sua corretta configurazione e l’inserimento dei relativi requisiti nei documenti di gara.

La dimensione della sicurezza informatica aggiunge un ulteriore vincolo specifico per la PA. Infatti, il Regolamento ACN prevede che le amministrazioni adottino ACDat qualificati o adeguati ai livelli richiesti in base alla classificazione dei propri dati. L’articolo 21 del medesimo Regolamento attribuisce all’ACN il potere di revoca o inibizione del servizio in caso di non conformità, con possibili ricadute in termini di responsabilità diretta dei funzionari che hanno gestito o affidato il servizio. Ne consegue che la scelta dell’ACDat in ambito pubblico non è più una decisione tecnica, ma una decisione amministrativa a tutti gli effetti.

Catalogo dell'ACN per i servizi cloud ed infrastrutture digitali.

 

Ma perché la norma si rivolge in modo così esplicito alle PA e non agli operatori economici privati? La risposta risiede nella natura del mandato pubblico: la Stazione Appaltante è il soggetto che commette il progetto, finanzia i lavori con risorse collettive e risponde ai cittadini della corretta esecuzione e rendicontazione dell’opera. L’ACDat, in questo contesto, è l’infrastruttura attraverso cui la PA esercita il proprio controllo sull’informazione di commessa, dalla progettazione al collaudo fino alla gestione operativa negli asset più complessi.

Uno studio di progettazione o un’impresa di costruzione può organizzare liberamente il proprio flusso informativo interno, decidere se utilizzare un ACDat come strumento di collaborazione e scegliere la piattaforma più adatta alla propria organizzazione. La PA, invece, è tenuta a disporre di un ACDat sotto il proprio controllo, con la proprietà dei dati generati nell’ambito degli appalti che resta in capo all’ente pubblico committente, anche quando l’esecuzione tecnica è interamente affidata a soggetti privati.

In estrema sintesi, per la PA, l’ACDat è uno strumento di governance, trasparenza e controllo pubblico mentre per gli operatori economici è uno strumento di efficienza, collaborazione e qualità del processo.

 

openCDE: il linguaggio delle piattaforme

C’è un tema che emerge con crescente urgenza nel dibattito tecnico sull’ACDat e che rischia di restare sottotraccia nelle discussioni concentrate sulla compliance normativa: il problema dell’interoperabilità tra piattaforme ACDat diverse. In un progetto complesso non è raro che diversi attori della filiera operino su ambienti differenti: il committente pubblico ha il proprio ACDat istituzionale, il general contractor utilizza quello del suo contratto quadro e lo studio di ingegneria strutturale lavora su un’altra piattaforma. Finché questi ambienti non comunicano in modo nativo, si avranno piattaforme di condivisione che, di fatto, non condividono nulla se non attraverso esportazioni manuali.

È per rispondere a questa frammentazione che buildingSMART International ha sviluppato lo standard openCDE, tecnicamente noto come openCDE API. Si tratta di una specifica aperta che definisce un insieme di interfacce programmatiche standardizzate attraverso le quali piattaforme ACDat diverse possono scambiare dati, autenticare utenti e sincronizzare contenuti informativi in modo automatico e sicuro, nel rispetto degli stati informativi ISO 19650.

Archivio pubblico Github delle API per openCDE di buildingSMART

 

La specifica si articola in due moduli fondamentali: il Foundation API che gestisce l’autenticazione e la struttura di base del progetto e il Documents API che si occupa, invece, dello scambio di documenti e contenitori informativi.

Il BCF API, già integrato nel framework, estende l’interoperabilità alla gestione delle issue tra piattaforme, consentendo a un utente di un qualsiasi software di Authoring di lavorare su issue ospitate su un ACDat esterno senza uscire dal proprio ambiente di authoring. Dal punto di vista del mercato, l’adozione dell’openCDE API è ancora disomogenea. Alcune piattaforme la supportano in modo maturo, altre sono in fase di implementazione parziale, altre non l’hanno ancora integrata. Nella valutazione di un ACDat, specialmente in contesti dove più organizzazioni con piattaforme diverse sono destinate a collaborare, chiedersi quale sia il grado di conformità all’openCDE API è una domanda tecnica legittima e necessaria, non una curiosità per soli specialisti.

 

ACDat come scelta strategica

Un errore ricorrente è trattare la scelta dell’ACDat come una decisione puramente tecnologica quando, in realtà, la selezione dell’Ambiente di Condivisione Dati attraversa l’intera organizzazione: definisce come vengono gestite le responsabilità informative, come vengono tutelati i dati del committente, come viene assicurata la continuità documentale nel tempo, e, in ambito pubblico, come l’ente risponde ai propri obblighi normativi.

Per una stazione appaltante, la scelta è oggi vincolata da requisiti precisi:

  • Obbligatorietà progressiva prevista dal Codice dei Contratti;
  • Qualificazione ACN per l’infrastruttura cloud;
  • Responsabilità diretta dei funzionari in caso di non conformità.

Per uno studio di progettazione privato, la stessa scelta incide sulla capacità di collaborare con partner e committenti che operano su piattaforme diverse, rendendo il supporto all’interoperabilità openBIM e all’openCDE API un criterio di valutazione imprescindibile.

La domanda da porsi non è quindi “qual è l’ACDat migliore?”, bensì “qual è l’ACDat più adatto al tipo di processi, alla scala dei progetti e al contesto normativo in cui operiamo?”. La risposta varia, ciò che non varia è la premessa: l’ACDat non è un accessorio del BIM, ma il BIM stesso. È la condizione che trasforma la gestione informativa digitale da insieme di modelli prodotti in isolamento in un processo collaborativo reale, in cui ogni informazione è tracciata, autorizzata e disponibile per chi ne ha diritto.

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